Scopriamo insieme, leggendo il seguente documento del Comune di Milano, la normativa relativa ai Funghi a Gas a GPL, capiamo la loro sconvenienza ed i motivi per cui scegliere il fungo riscaldante pirolitico FURBY a Pellet.

1. PREMESSA

Le presenti linee guida sono state formulate dal Comune di Milano congiuntamente al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e sentite le associazioni di categoria, in ordine alle attività da porre in essere per l’utilizzo delle attrezzature in oggetto.

2. SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

Scopo del documento è fornire un elenco di prescrizioni e avvertenze per l’utilizzo di apparecchi per riscaldamento, denominati correntemente “funghi radianti”, da installare in ambienti esterni o ampiamente ventilati, al fine di prevenire le inadempienze maggiormente rilevate in materia di prevenzione incendi nell’ordinaria attività di controllo svolta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano.

Le prescrizioni e le avvertenze individuate dal presente documento sono apprestamenti già previsti dalle norme di buona tecnica vigenti in materia di installazione ed utilizzo di apparecchi alimentati con bombole di GPL.
Rientrano nel campo di applicazione delle presenti linee guida gli apparecchi installati su suolo pubblico in concessione comunale (plateatico).

3. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE

3.1 Idoneità dei luoghi di installazione e caratteristiche degli apparecchi.

Gli apparecchi utilizzati devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata) – che sostituisce la direttiva 90/396/CEE – e devono essere installati ed utilizzati secondo le istruzioni di prodotto fornite dal fabbricante.
L’installazione è vietata negli ambienti chiusi ed è consentita in aree all’aperto o in spazi ampiamente ventilati con almeno un lato completamente privo di parete o comunque assicurando una superficie libera non inferiore al 25% della somma delle superfici verticali.

Le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti devono essere riportate in modo durevole e rese visibili. In ogni caso l’apparecchio deve recare la seguente avvertenza, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all’utente: “L’uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato”.

Per ciascun esercizio, avente le caratteristiche richiamate, possono essere utilizzate più bombole per una capacità complessiva non maggiore a 70 kg. di GPL.
E’ vietata l’installazione in spazi interrati o a livello più basso del suolo.
Le apparecchiature dovranno essere posizionate nel rispetto delle prescrizioni d’uso fornite dal fabbricante.

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Tali prescrizioni, sintetizzate in apposita procedura, dovranno essere notificate al personale preposto alla gestione delle apparecchiature e tenute a disposizione degli organi preposti al controllo.
Si precisa che è vietata la copertura, anche temporanea, di aperture di ventilazione e simili.

E’ vietata l’installazione a distanza minore di 2 m. da caditoie non sifonate e griglie di aerazione.

3.2 Gestione e sostituzione delle bombole di GPL.

Bombole non allacciate agli apparecchi, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell’attività o nelle pertinenze della stessa anche se all’aperto.
L’installazione/sostituzione delle bombole deve essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso di attestato di formazione ai termini del D.Lgs. 128/2006, art. 11, comma 1.

3.3 Stoccaggio degli apparecchi, dotati di bombole allacciate, durante le ore di chiusura dell’attività.

Gli apparecchi con bombole allacciate possono essere tenuti in deposito all’aperto sino a un quantitativo massimo di 70 kg. di GPL, in analogia alla norma UNI 7131.
Il deposito/stoccaggio degli apparecchi e delle relative bombole allacciate deve avvenire comunque in luoghi in cui non sia possibile la manomissione da parte di persone non autorizzate.

Gli apparecchi e le relative bombole allacciate – sempre in analogia alla norma UNI 7131 – possono essere tenuti in deposito anche all’interno dell’esercizio per un massimo di 40 kg. di GPL, nel rispetto delle condizioni sotto riportate:

  • –  in locali (*) di cubatura fino a 10 m3 è vietato tenere apparecchi in deposito;
  • –  in locali (*) di cubatura oltre i 10 m3 e fino a 20 m3 è consentito tenere in deposito un soloapparecchio, con relativa bombola allacciata di capacità non maggiore di 15 kg. di GPL;
  • –  in locali (*) di cubatura oltre 20 m3 e fino a 50 m3 è consentito tenere in deposito fino a due apparecchi dotati di relativa bombola allacciata per una capacità complessiva non maggioredi 20 kg di GPL;
  • –  in locali (*) di cubatura oltre 50 m3 è consentito tenere in deposito fino a due apparecchi,dotati di relativa bombola allacciata, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg. diGPL.
    E’ vietato comunque tenere in deposito apparecchi e relative bombole allacciate in locali classificati con pericolo d’incendio ai sensi del DPR 151/2011 (es.: autorimesse, garage, ecc.).
    I locali in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate devono essere ventilati in modo naturale e devono avere una porta prospiciente l’esterno. I locali stessi devono essere dotati di una o più aperture permanenti di ventilazione situate a una quota prossima a quella del pavimento.
    I locali in cui vengono tenuti in deposito gli apparecchi e le relative bombole allacciate non devono avere comunicazione con vani interrati.(*) il locale è inteso come singolo vano dell’esercizio

4. Disposizioni vigenti in materia di luoghi di lavoro.

L’utilizzo di impianti alimentati a gas combustibile, in un luogo di lavoro, non può prescindere da un’attenta valutazione del rischio nonché dalla corretta informazione e formazione dei lavoratori relativamente ai rischi connessi, in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

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Il documento di valutazione dei rischi deve comprendere le valutazioni e le conseguenti misure messe in atto per prevenirli.
Devono essere pianificate preventivamente le procedure per l’approvvigionamento del GPL, l’installazione e la sostituzione delle bombole e lo stoccaggio degli apparecchi allacciati, in conformità a quanto esposto precedentemente, accertando preventivamente, sotto la responsabilità di chi è incaricato a farlo (titolare dell’esercizio o persona da costui designata), i titoli idonei del fornitore/installatore incaricato.

Qualora l’installazione/sostituzione venga effettuata dal titolare dell’esercizio e/o da lavoratore da lui dipendente, deve essere tenuta a disposizione, presso l’esercizio, copia dell’attestato/attestati di formazione di cui al precedente punto 3.2 acquisito dallo stesso addetto/addetti.
Poiché gli apparecchi, in quanto non costituenti impianto fisso, vengono posizionati ed attivati giornalmente, le condizioni e le prescrizioni d’esercizio integrate dalle istruzioni fornite dal fabbricante devono essere esposte in posizione visibile ed accessibile agli addetti.

Questi adempimenti documentali non si configurano come aggravi procedurali in quanto rientrano fra gli obblighi già previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

FONTE: Comune di Milano: https://www.comune.milano.it/documents/20126/148325/Linee+guida+funghi+radianti.pdf/bb0f30cf-9bfc-363d-ed80-da550001c6d4?t=1560362228684

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